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Norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392;
Considerato che occorre stabilire le modalita' e i termini di pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani disciplinati dalla citata legge n. 392 del 1978;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:

Art. 1

1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' aggiunto il seguente art. 34-bis:
"Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorche' l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualita'. Per il pagamento delle annualita' successive si applica la disposizione del precedente comma".

Art. 1-bis

1. Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere assolto senza penalita' purche' il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.

2. Nello stesso termine puo' essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 2

1. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta di registro relativa alla prima annualita' di proroga, che decorra da data anteriore al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti; ove la prima annualita' di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data di decorrenza.

2. Agli effetti del precedente comma la prima annualita' si considera decorrente dal 30 luglio 1978 salvo che l'imposta sia stata pagata per un periodo di tempo scadente in data successiva; in questo caso la prima annualita' decorre da tale data.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 15