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Istituzione dei comitati regionali dei prezzi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto l'art. 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Ritenute la necessita' e l'urgenza di istituire i comitati regionali per i prezzi e le commissioni consultive regionali nonche' di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:

Art. 3

1. In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI - PRODI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 39