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Proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e le successive proroghe e modificazioni;
Ritenuto che non tutte le regioni hanno provveduto con propria legge a disciplinare il vincolo alberghiero che sulla base della vigente legislazione statale scade il 31 dicembre 1978;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore proroga del vincolo al fine di evitare il suo venir meno nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:

Art. unico

1. La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, gia' prorogata con l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, e' ulteriormente prorogata fino alla data del 31 ottobre 1979 nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PASTORINO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 37