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Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attivita' produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:

Art. 2 - bis Garanzia dello Stato

1. Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.

3. Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.