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Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978, per consentire ai comuni di ottemperare sia agli adempimenti connessi con le prossime consultazioni elettorali del mese di giugno 1979, sia a quelli derivanti dalle vigenti disposizioni fiscali che impongono agli stessi comuni l'obbligo di ricevere le dichiarazioni dei predetti redditi e di trasmetterle agli uffici distrettuali delle imposte;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:

Art. 1

1. Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, societa' o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Alla stessa data sono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da parte dei sostituti d'imposta, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1978; nonche' i termini per la presentazione dei certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

2. Devono altresi' essere presentate entro il 30 giugno 1979 le dichiarazioni dei redditi i cui termini, ai sensi degli articoli 9, secondo e terzo comma, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono scaduti o scadono nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 giugno 1979.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 15