Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980.
2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:
1) per 1 provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
2) per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
3) per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981.
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1980, N. 25
Art. 3
1. Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano:
1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;
5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;
6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.
2. Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosita' e' sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' fissata non prima del 1 dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore puo' proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 4
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolate con le modalita' previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente L. 4.500.000.
2. La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui al l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al sindaco competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonche' il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.
Art. 5
1. Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.
2. Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonche' il numero di codice fiscale di ciascuno.
3. Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'articolo 3, e fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1 luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta e' presentata dopo il 30 settembre 1980, la data e fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa.
Art. 6
1. L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non e' stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non e' stata accolta, resta fissata per le date gia' stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
2. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
3. Chi non adempie le obbligazioni previste nell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza del beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi.
Art. 7
1. Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978 e' attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi gia costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresa gli importi gia' distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.2 La regione puo' destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficolta' nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune puo' acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 con il limite massimo di 120 metri quadrati per uniti abitativa, ovvero puo' provvedere mediante acquisizioni e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possano essere ultimati entro il 31 dicembre 1980.2
3. E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformita' dello strumento urbanistico.
4. Entro il 31 gennaio 1980 i proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unita' immobiliare, dei seguenti elementi:
a) prezzo;
b) ubicazione e caratteristica dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;
c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili.2
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non puo' superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.
6. I comuni, entro il termine di validita' dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su motivata relazione dei propri organi tecnici, che fa stato, per quanto riguarda la congruita', anche in sede di controllo con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge.
7. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, gli stessi possono destinare i fondi disponibili alla costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati.
8. L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai sensi del presente articolo e effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, nonche', in subordine, dei soggetti occupanti alloggi di servizio di proprieta' dell'amministrazione o di aziende autonome dello Stato, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di rilascio, sempre che:
1) il provvedimento di rilascio non sia stato ancora eseguito, ovvero sia stato eseguito dopo il 1 gennaio 1979, qualora gli interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti pubblici;
2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;
3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni, calcolato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1979, n. 457;
4) gli interessati non abbiano gia' ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
9. La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonche' il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;
b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.
10. Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione e' determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
11. Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, dara' la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessita' del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.
12. Il comune, stipulato il contratto di locazione, puo' cedere gratuitamente la proprieta' dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio.
13. I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali; gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
14. Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 8
1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.
2. I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.
3. I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonche' l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione.
4. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
5. I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
6. In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria delle indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilita' esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.
7. I tesorieri sono altresi' tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.
8. La concessione dei mutui e' subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilita' dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.
9. Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non e stata gia' acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilita', ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non e' inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
10. Con deliberazione del CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalita' di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' la tipologia delle costruzioni.
11. Nell'individuazione dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento puo' essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dallo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 9
1. Al fine di promuovere la proprieta' della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
2. I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza ne' in quello in cui prestano la propria attivita' lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare.
3. I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.
4. La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dello alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi.
5. Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano gia' beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.
6. I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
7. Gli alloggi da acquistare o da costruire possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi gia' costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
9. Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo puo' coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
10. L'importo unitario massimo dei mutui e' quello previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11. Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
12. Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorita' indicate dal Comitato per la edilizia residenziale.
13. La ripartizione dei fondi fra le regioni e' effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo e' disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
14. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
15. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.
Art. 10
1. Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' ai sensi del precedente art. 9, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, ...
2. I mutui integrativi di cui al comma precedente usufruiscono della garanzia dello Stato, al pari del mutuo agevolato, alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con decorrenza dalla data di notifica del contratto di mutuo al Ministero del tesoro.
3. Il limite dell'importo dei mutui di credito fondiario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e' elevato al 75 per cento del valore cauzionale dell'immobile, quando il mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima abitazione nel comune di residenza.
Art. 11
1. Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni ai sensi dell'art. 9, numero 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il CIPE, previo pare il della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.
2. Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.
3. Almeno il 50 per cento degli interventi e' localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestato l'effettiva disponibilita' delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi.