Disposizioni sui consumi energetici
Testo vigente
Capo I. Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438, 12 novembre 1979, n. 574 e 11 gennaio 1980, n. 5, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;
Permanendo la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Al fine di realizzare, nella stagione invernale 1979-80, una politica di risparmio mediante un uso piu' razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, e' disciplinato dal presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliere dell'attivita' e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.
Art. 2
1. Il territorio nazionale e' suddiviso in sei zone climatiche cosi' individuate:
1) zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
2) zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
3) zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400 zona;
2. D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
3. zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
4. zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
5. II valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune e riportato nella tabella allegata.
6. Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia piu' vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno.
Art. 3
1. L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:
1) zona A: dal 1 dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;
2) zona B: dal 1 dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;
3) zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;
4) zona D: dal 1 novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;
5) zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;
6) zona F: nessuna limitazione.
2. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o piu' sezioni.
Art. 4
1. Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.
2. Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.
3. Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o piu' edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonche' per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
4. Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione
combinata di elettricita' e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non e mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato.
5. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi puo' essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di piu' edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.
6. Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purche' corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialita' superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalita' di cui al precedente comma. In caso di potenzialita' inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 3.234
Art. 5
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validita' stagionale.
2. Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, puo' altresi' autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.234
Art. 6
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui e inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.
2. In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;
b) le generalita' e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalita' degli utenti.
3. Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonche' alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1 ottobre 1979.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma 6 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.
5. La sanzione amministrativa e' applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.
6. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.234
Art. 7
1. Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferira' al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto e formulera' le proposte relative al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici nonche' al fabbisogno del combustibile per la stagione invernale 1980-81.234
Capo II. Interventi straordinari nel settore energetico
Art. 8
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessita' di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.
2. Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a cio' autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare dei 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale per i prezzi del 27 luglio 1979.
3. Per le finalita' di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: "Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi".
Art. 9
1. Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.
Art. 10
1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
Capo III. Disposizioni varie e finali
Art. 11
1. Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.
2. Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonche' dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facolta' di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove e situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.
3. Per l'adempimento delle finalita' di cui al precedente comma, i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti.234