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Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;
Visto l'art. 37 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, con il quale e' stato abolito il regime di monopolio statale della saccarina ed adottata una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' di applicazione della predetta nuova disciplina recata dal citato decreto n. 30;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 4

1. Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1980.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO - LA MALFA - PANDOLFI - ANIASI - BISAGLIA - MANCA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 12