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Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1 Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10

1. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.

2. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1983.

3. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e' stabilito in cinque anni.1

Art. 2 Termini contenuti nelle leggi n. 1 e n. 457 del 1978

1. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e' prorogata fino al 31 dicembre 1983.

2. Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, e' prorogato al 31 dicembre 1981.

3. Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' fissato al 1 gennaio 1982.1

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.1
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - NICOLAZZI -
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 288