Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto:
1. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.
2. Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, e' prorogato al 31 dicembre 1981.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.1 Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1981 PERTINI FORLANI - NICOLAZZI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1981 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 288