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Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di procedere alla integrazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, al fine di consentire, anche dopo la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il proprio voto nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio in 29