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Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di assicurare il regolare svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1981
PERTINI
FORLANI - DARIDA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 22