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Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1981, n. 381;
Considerate le difficolta' incontrate dalle regioni per l'attivazione degli impianti necessari alla depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi;
Ritenuta pertanto che permane la straordinaria necessita' e urgenza di continuare ad assicurare, con particolari misure, il controllo igienico-sanitario al fine di consentire la destinazione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi salubri;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di agevolare la realizzazione degli impianti di depurazione mediante la applicazione delle procedure previste dall'art. 1, primo e terzo comma, e dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, gia' prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

2. La validita' delle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981, gia' prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982.

3. Con successivi decreti il Ministro della sanita' puo' apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.

4. Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e terzo comma, e dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dello art. 34, lettera e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 30