Differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di differire il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il termine di centoventi giorni previsto nell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 21