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Proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere poi la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 12