Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di garantire ulteriormente la continuita' di prestazioni nelle unita' sanitarie locali da parte del personale incaricato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, e' prorogato al 28 febbraio 1983.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 13