Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacita' produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacita' produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunita' economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.2 Per inizio degli investimenti si intende l'inizio della esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.
2. Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 2
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
3. Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che e' tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalita' stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonche' della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunita' europee circa i controlli svolti, le irregolarita' riscontrate e le sanzioni applicate.
Art. 3
1. Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000, per l'acciaio grezzo, da L. 75.000 a L. 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da L. 50.000 a L. 100.000, per i tubi senza saldatura, e da L. 25.000 a L. 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata di capacita' produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.
3. Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.
4. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.
5. Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti - comprese quelle per indennita' di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonche' quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali - e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.
Art. 4
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1983.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a L. 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a L. 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-81. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI
- DARIDA - FORTE
- DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 12