((Modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata))
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per evitare l'esecuzione degli sfratti, in attesa di provvedimenti organici in materia di equo canone, nonche' per snellire le procedure di erogazione dei contributi per l'edilizia agevolata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, e di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984".
2. Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984".
Art. 1-bis
1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonche' alla prosecuzione di attivita' economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984.2
Art. 2
1. .Art. 2.
2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo e' pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprieta' indivisa, l'onere a carico del mutuatario e' stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.
Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.
Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, puo' essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purche' tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilita' di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°.
Art. 3
1. Per provvedere al pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonche' di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' istituito, a decorrere dall'anno finanziario 1983, apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Nell'anno finanziario 1983 la relativa dotazione e' fissata in lire 18 miliardi.
2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilita' di limite di impegno di L. 2.276.501.200 esistente sul capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1983, a valere sul limite di impegno di lire 5 miliardi iscritto nell'anno finanziario 1976 in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che resta conseguentemente ridotto di pari importo.
3. All'uopo le quote annuali come sopra utilizzate, complessivamente ammontanti a L. 18.212.009.600, saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1983, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura stabilita dal precedente primo comma.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1983, N.637
Art. 4-bis
1. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER e' autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilita' di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilita'.
Art. 4-ter
1. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita e' assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile.
Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorita' competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data".
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 1983
PERTINI
CRAXI - NICOLAZZI -
MARTINAZZOLI - GORIA
- LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 14