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Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera fino al 30 aprile 1985 per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane e' tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle societa' concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addi' 29 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1984
Atti di governo, registro n. 51, foglio n. 13