Misure urgenti per il personale precario delle unita' sanitarie locali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unita' sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalita' dei servizi sanitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unita' sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui ali articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 maggio 1984 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali.
1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari statali anche a gestione diretta.
Art. 2
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonche' gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 24