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Disposizioni urgenti per l'ente E.U.R

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente E.U.R. nonche' la straordinaria manutenzione degli immobili di proprieta' dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumita' pubblica e l'agibilita' degli impianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente E.U.R. di complessive lire 15 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, al fine della prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente predetto, nonche' dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprieta'.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, l'ente E.U.R. e' autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi Contratti non oltre il termine di cui al comma 1, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1984.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente "Nuove norme sull'ordinamento del corpo degli agenti di custodia", e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 8