Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, differendo temporaneamente l'applicazione di alcuni limiti relativi alla qualita' delle acque di balneazione avvalendosi della facolta' prevista dalla direttiva n. 76/160 emanata dal Consiglio della Comunita' economica europea l'8 dicembre 1975 nella specifica materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O2, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneita' alla balneazione non si tiene conto del parametro "colorazione".
2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facolta' ne da' comunicazione al Ministero della sanita', precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonche' la durata di applicazione degli stessi.
3. Le facolta' indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
1. L'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, viene effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanita',d'intesa con il Ministro per l'ecologia, sentiti l'istituto superiore di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita'.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1985, N.322.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEGAN, Ministro della sanita'
FORTE, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 3