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Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione e di armamento assoggettate ad amministrazioni straordinarie, al fine di evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo di graduale reimpiego anche in attivita' alternative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, gia' prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
ROMITA, Ministro del bilancio
e della programmazione
economica
GORIA, Ministro del tesoro
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CARTA, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 26