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Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere
le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;
Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessita' ed urgenza
di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel piu' breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualita' della vita e lo sviluppo delle attivita' delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

Art. 2

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:
4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;
4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunita'; 6,00 per i preparati da lavastoviglie;
2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

Art. 3

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte.

1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983.

2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni piu' rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art. 4

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art. 8

1. Art. 8:

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalita' fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresi' apposta, in posizioni e con caratteri di grande evidenza, la seguente espressione: "Attenzione: il prodotto puo' inquinare i mari, i laghi e i fiumi....".

Art. 9

1. Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalita' ed alle quantita' di prodotto da utilizzare nel lavaggio.

Art. 10

1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalita' di cui al presente decreto nonche' quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonche' a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 11

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonche' la misura del contributo pubblico e le relative modalita' di erogazione.

2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilita' dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attivita' sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi e' riservata agli interventi di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento.