((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria))
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione, nonche' disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1 Liquidazione coatta amministrativa
1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.
2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'.
Art. 2 Societa' controllate, a direzione unica e finanziate
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:
a) la societa' che controlla direttamente od indirettamente la societa' posta in liquidazione coatta amministrativa;
b) le societa' direttamente od indirettamente controllate dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla societa' che la controlla;
c) le societa' che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa;
d) le societa' finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonche' l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'.
2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.
3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1, ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente la CONSOB provvedera' a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'.
7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita', cui il commissario e' legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di societa' nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
10. Al medesimo fine possono richiedere alle alle societa' fiduciarie e alle societa' fiduciarie e di revisione, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.
11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla societa' stessa.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano gia' assoggettate le societa' di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorita' giudiziaria;3
2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.
4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 1986, N.430.
Art. 5
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 1986, N.430.
Art. 6
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 1986, N.430.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 7