Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per l'avviamento commerciale). Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.
Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.
Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita' del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuta l'indennita' per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.
In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e' dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita', ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto.
L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attivita' professionali e di attivita' di cui all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, e' limitato a dodici mensilita'.
Il compenso non e' dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilita' dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29.2a
Art. 2
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987.
2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per i quali il termine fissato dal giudice non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' effettuata dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi commi.
4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone effettivamente corrisposto dal conduttore e' aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1346
Art. 3-bis
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
"l-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata".
2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione".
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998 N. 114
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici GORIA, Ministro del tesoro
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 24