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Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; ...

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".

5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro".

5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "dodici".

5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".

5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti

Art. 1-bis

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto il seguente numero:
"6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa"
.

Art. 2

1. La lettera a) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituita dalla seguente:
"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".

Art. 3

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:
"La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore.
La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda,
sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132".

Art. 4

1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni.
Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".

2. Per le imprese gia' iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilita' i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre tre anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1.

2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali e' stata presentata la domanda conservano validita' a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.

2-ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' abrogato

Art. 5

1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, e' necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
b) il complesso veicolare sia inservibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
e)
i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonche' le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale".

2. Il decimo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, e' punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore
Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione, ..., sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura piu' grave".

2-bis All'articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: "L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987

Art. 6

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.