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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualita' delle acque di balneazione, anche in base alle facolta' previste dalla predetta direttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneita' delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.2

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 e' subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanita', con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.

Art. 2

1. La regione, che si avvale della facolta' di cui all'articolo 1, ne da' comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresi' indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facolta' di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purche' venga immediamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

Art. 3

1. Le regioni, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresi' gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 3