((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali))
Testo vigente
Capo I. Disposizioni interpretative e integrative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856;
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990;
Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 239 del 25 settembre 1990;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operativita' della predetta legge n. 234 del 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitivita' delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta' non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unita'. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sara' disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unita', con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comportera' la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
Art. 2
1. Il contributo di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sara' liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unita' prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroge per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sara' ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unita'.
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unita'.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
Capo II. Disposizioni modificative dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856
Art. 3
1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma medesimo non siano entrati in esercizio con le modalita' in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere alle societa' di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento.
2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sara' corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalita' stabilite, e non potra' superare l'importo annuo di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le societa' beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sara' ripartito fra le due societa' in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverra' a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facolta' del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purche' sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.1
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione,ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non e' comulabile con altri interventi aventi le stesse finalita'.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
CARLI, Ministro del tesoro
PIGA, Ministro delle partecipazioni
statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI