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Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione 757 (1992) adottata il 30 maggio 1992 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.
1432/92 del 1 giugno 1992, nonche' la decisione n. 92/285 dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1 giugno 1992, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 151 del 3 giugno 1992;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;
E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorita' delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche. Sono altresi' resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprieta', appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.

2. E' vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorita', enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. E', altresi', fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, nonche' di fornire servizi finanziari connessi con attivita' economiche svolte in tali Stati.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti.
I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.1

Art. 2

1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorita' delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorita' o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992.

2. E' fatto altresi' divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

Art. 3

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilita' ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992.2

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4

1. Deroghe all'indisponibilita' ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1 giugno 1992.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1992
SCALFARO
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BERNINI, Ministro dei trasporti
LATTANZIO, Ministro del commercio con l'estero
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI