Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. La partecipazione azionaria del "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella societa' Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, e' trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della societa', sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilita'.
Art. 2
1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonche' a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.2
Art. 3
1. Il Comitato di cui all'articolo 1 e' autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.
Art. 4
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attivita' del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BARUCCI, Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: CONSO