Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualita' ecologica - Ecolabel
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;
Considerato che il termine assegnato ai Paesi membri per designare l'organismo nazionale competente e' scaduto da oltre otto mesi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di predisporre i mezzi finanziari per l'attuazione del regolamento medesimo in sede nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.
2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo .
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPINI, Ministro dell'ambiente
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO