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Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi,
individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 e' affidata direttamente alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento gia' approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonche' delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanita' provvede a trasmettere alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi gia' iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonche' della effettiva entita' dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procedera' anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi gia' presentati da parte delle regioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492.

Art. 2

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanita' e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimita' delle conferenze regionali, il Ministro della sanita' si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

Art. 3

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma, 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135 .

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi , ivi compresi quelli delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresi' la loro conformita' con il programma approvato.

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni , non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 .

Art. 4

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' inserito il seguente:
"5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva , ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.".

1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, ne' nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riservata, sulla disponibilita' complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale n 2 del 3 gennaio 1990.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanita' ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' soppresso.

2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilita' ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali.

Art. 5

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge , la impossibilita' di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, puo' consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122 .

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nonche' per tutti quelli di edilizia ospedaliera, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939 .

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO