Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito del trasferimento in Italia di soggetti provenienti dal Ruanda, di assicurare interventi sanitari ed a carattere assistenziale, al fine di evitare piu' gravi e drammatiche conseguenze all'incolumita' fisica dei medesimi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per la famiglia e la solidarieta' sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonche' al fine di provvedere ad ogni attivita' diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonche' presso comunita' ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.
Art. 2
1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno puo' disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresi' abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessita', anche l'intero importo accreditato.
3. Le disponibilita' non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalita', all'esercizio successivo.
4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1.
Art. 3
1. Le operazioni di rimpatrio saranno effettuate a cura del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, avvalendosi della collaborazione della Croce rossa italiana.
Art. 4
1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasferimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si rendera' necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
PREVITI, Ministro della difesa
MARTINO, Ministro degli affari esteri
DINI, Ministro del tesoro
GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI