Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa comunitaria alla produzione nazionale del latte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attivita' previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi , da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.3
2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 1196
Art. 2-bis
LA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO4 5
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DINI, Ministro del tesoro PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI