Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali
Testo vigente
Art. 1
1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.
1-bis. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale'".
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI