Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile
Testo vigente
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:
a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni:
Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 nonche' il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995 , Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995 , Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia-Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonche' a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995;b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;
c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca);
c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso;
c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attivita' di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite.
Art. 2 Interventi a favore delle imprese
1. Per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto, e' assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996.
3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 Interventi a favore delle aziende agricole
1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonche' per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.
2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.
Art. 4 Contributi ai privati per gli eventi alluvionali
1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.
2. Per la riparazione delle unita' immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', il contributo, a fondo perduto, e' fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e' assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:
a) tempi e modalita' di spesa;
b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.
4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.
Art. 5 Contributi ai privati per gli eventi sismici
1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.
2. Per la riparazione delle unita' immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso , entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.
3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualita' dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:
a) tempi e modalita' di spesa;
b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.
5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.
7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.
Art. 6 Contributi ai privati per dissesto idrogeologico
1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unita' immobiliare. Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari.
1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanzaiarie, di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.
3. Il comune, valutata la congruita' delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.
4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma e' comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonche' per la demolizione degli edifici non piu' recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unita' immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
5. Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.
6. La localita' del comune denominata "Le Funi", nella parte relativa alla voragine ed alle unita' immobiliari crollate o totalmente demolite, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.
Art. 7 Interventi urgenti di protezione civile
1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinanento giuridico.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.
2-ter. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attivita' di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Art. 7-bis Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica
1. Per l'attivita' svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Art. 8 Provvidenze a favore degli enti locali
1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento , anche ricomprendendovi evebtualmente nuove aree.
2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 9 Provvidenze da parte di altri enti pubblici
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
Art. 9-bis Provvidenze per opere di prevenzione
1. A favore dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere e' disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonche' per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.
2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.