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Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Riparto degli oneri

1. Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale del 3 per cento , intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonche' dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DINI