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Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di attivita' liberoprofessionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, al fine di superare incertezze interpretative e di portare rapidamente ed uniformemente a compimento il gia' avviato processo di attivazione di detta attivita', nell'interesse della corretta organizzazione del servizio ed allo scopo di perseguire gli obiettivi finanziari della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana
il seguente decretolegge:

Art. 1 Competenze del Ministero della sanita'

1. Con il decreto del Ministro della sanita', di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attivita' libero - professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi', disciplinate l'opzione tra attivita' libero - professionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto.

Art. 2 Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1."2

Art. 3 Disciplina assistenziale e previdenziale

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attivita' liberoprofessionale.

Art. 4 Principi di organizzazione e dati informativi dell'attivita' libero - professionale

1. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.2

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick