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Misure urgenti per l'autotrasporto

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire misure in merito all'incidenza dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle spese forfettarie per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, nonche' di assegnare risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali ed, in particolare, per la riforma organica del settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Oneri indiretti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applicano anche per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere e' determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1998 nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 2 Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori

1. Per l'anno 1998 e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonche' per le attivita' di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997, e dall'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , oltreche' per interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, in modo che almeno il 90 per cento delle medesime sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui dell'unita' previsionale 2.2.1.3 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione", capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle apposite unita' previsionali degli stati di previsione dei competenti Ministeri.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick