Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie relative al regime speciale, in materia di imposta sul valore aggiunto, per i produttori agricoli;
Visto l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati dai medesimi produttori agricoli;
Considerate le difficolta' operative riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio dal suddetto regime speciale a quello ordinario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a prorogare l'applicazione del predetto regime speciale per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000";
b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001".
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto