Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato;
Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, cosi' dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale;
Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi;
Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non puo' che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta, altresi' la necessita' e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479, un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nella lettera a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artticoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;".
Art. 2
1. L'articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";c) nel comma 5, le parole: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,".
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole:" in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi " sono inserite le seguenti: " o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ".
Art. 2-bis
1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "I delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ",anche nell'ipotesi del tentativo".
Art. 2-ter
1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4 sono soppresse.
Art. 2-quater
1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto".
Art. 2-quinquies
1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia".
Art. 2-sexies
1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca".
Art. 2-septies
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".
Art. 2-octies
1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria".
Art. 2-nonies
1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo".
2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato".
3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione".
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio" .
Art. 2-decies
1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse.