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Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione

Testo vigente

Art. 1

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";

  2. b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli