Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici))
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonche' l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica, nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;
Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e' finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialita' del mercato;
Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non sono stati ancora quantificati;
Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicita', attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;
Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorita' per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilita' e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare , alle attivita' derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.
Art. 2 Esclusione delle compensazioni
1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico.
Art. 3 Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attivita' medesime.
5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2".
Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli