Proroga della partecipazione italiana ((alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri))
Testo vigente
Capo I. Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
Vista l'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, relativa all'operazione
militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;
Vista la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 25 novembre 2004, in merito all'avvio, a decorrere dal 2 dicembre 2004, dell'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;
Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana ad altre missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Capo II. Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4-bis Incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonche' l'attivita' amministrativa connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
Art. 5
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 6
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 7
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 8
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 9
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66