((Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.))
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche' per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
Art. 1-bis Servizi a domanda individuale
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi.
Art. 2 Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo . . . 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 2006".
Art. 3 Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella "A" del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4-ter Differimento di termini in materia fiscale
1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".
Art. 4-quater Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; ...".
Art. 5 Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
Art. 6 Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: "2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006" sono sostituite dalle seguenti: "2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007".
Art. 7 Universita' "Carlo Bo" di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci mesi".