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Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

Testo vigente

Art. 01 Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attivita' che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
Rilevata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure che assicurino la continuita' del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 , comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;".

Art. 1-bis Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando