diritto.io

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Testo vigente

Capo I. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 19728

Art. 4 Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

5-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

5-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

9-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

12. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

13. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

14. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

15. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

15-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

15-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.24

15-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

15-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.22

Art. 6 Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».24

2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.24

6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.24

6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unita'".24

6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'".24

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;

  2. b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.24

8-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.22

Art. 7-bis Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformita'

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";

  2. b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente".2224