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Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Testo vigente

Capo I. Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
Considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, in ragione della necessita' di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 1939/2017 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio appositamente dedicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidita' a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare una modifica temporanea al procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), onde consentire il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalita' delle amministrazioni della giustizia e dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

1. All'articolo 389 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;

  2. b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

Art. 10 Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

1. COMMA AROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.

2. L'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.