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Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'

Testo vigente

Capo I. Disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi e in materia di impiantistica sportiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 20;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport»;
Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli da 59 a 64;
Considerata, l'eccezionale rilevanza della manifestazione sportiva costituta dal Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e la necessita' di assicurare, in tempi compatibili con le scadenze imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al relativo svolgimento, considerate di interesse strategico nazionale;
Considerata la rilevanza internazionale della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027», iniziata con l'avvio della prima regata di avvicinamento, tenutasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, che richiede l'adozione di ulteriori misure urgenti volte a garantire l'efficace organizzazione e il pieno svolgimento dell'evento e l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con gli organismi sportivi internazionali di riferimento;
Rilevata la necessita' e l'urgenza di supportare lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla realizzazione delle grandi manifestazioni sopra individuate e, in particolare, di svolgere le attivita' e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti e a garantirne lo svolgimento;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di supportare e garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato, con particolare riferimento al sostegno al movimento calcistico professionistico femminile, alla semplificazione degli strumenti ordinamentali a supporto degli organismi di governo e rappresentanza delle discipline sportive, in ragione della relativa dimensione sociale e non lucrativa, nonche' di assicurare, anche sotto il profilo delle risorse economiche, la piena attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno alla pratica sportiva, alle attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici e alla genitorialita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare modificazioni all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che istituisce e disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2026, in considerazione dell'imminente adozione delle relative delibere, nonche' di dettare disposizioni necessarie ad assicurare il migliore funzionamento e l'organizzazione della medesima Commissione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare l'immediato riordino della disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, al fine di chiarire e separare la disciplina organizzativa e amministrativa delle funzioni pubblicistiche e di quelle piu' propriamente riferite all'attivita' sportiva, con diversi profili di responsabilita' e garantendo comunque l'autonomia del movimento sportivo;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire e assicurare il concorso del Servizio nazionale di protezione civile per l'organizzazione e la gestione di eventi eccezionali e di particolare rilievo e partecipazione, quali le celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, nonche' la visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire l'ordinato rilascio della carta di identita' elettronica, assicurando nelle more, senza soluzione di continuita', l'efficacia del documento di identita' per l'acceso ai servizi pubblici e privati erogati ai cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2:

    1. 1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    2. 1-bis) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione";

    3. 1-ter) al nono periodo, dopo le parole: "della societa' Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

    4. 2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;

    5. 3) al diciassettesimo periodo , le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;

    6. 4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensivita' del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;

  2. b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.» e, al secondo periodo, le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri di cui al primo periodo";

  3. b-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione"
    .

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2 Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalita' di attuazione, delle modalita' di monitoraggio delle opere e delle modalita' di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo e' trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1del presente articolo e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' trasferite sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 2-bis Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.

Art. 3 Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti , in fine, i seguenti commi:
«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione , sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6-quinquies. La disposizione di cui all' articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 4-novies:

    1. 1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;

    2. 2) dopo le parole : «a condizione che tali attivita'» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita' separata,»;

  2. b) al comma 4-decies:

    1. 1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti gia' fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche'»;

    2. 2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4 Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attivita' conclusive dell'evento "America's Cup - Napoli 2027", fino alla conclusione delle relative attivita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.

2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.

3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non puo' eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non puo' essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26 , comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, ove piu' favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.

5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non e' soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ne' a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni gia' previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente gia' maturate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, e' riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 , in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9 sono individuate la misura e le modalita' di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non e' cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero e' riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonche' le modalita' di fruizione dell'esonero contributivo e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonche' , quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 , mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo e' incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

Art. 4-bis Misure per la sicurezza nelle piscine

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 e' disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilita' previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo II. Disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi e ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata"; 0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione"; 0c) al comma 8:

  1. 1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";

  2. 2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";

  3. 3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: "La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto";

    1. a) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione ... e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non gia' appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse.
      Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;

    2. b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute S.p.A.;»;

    3. c) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione ... puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Art. 6 Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio" sono soppresse;

  2. b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali".

Art. 7 Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente:
«270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Art. 8 Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarieta' soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport , previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformita' alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  1. a) separazione delle funzioni, delle responsabilita', della gestione, della contabilita' tra l'attivita' istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attivita' sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;

  2. b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attivita' sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione e' conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicita', della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attivita' olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attivita' sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;

  3. c) individuazione dei seguenti soggetti:

    1. 1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;

    2. 2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);

    3. 3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;

    4. 4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale;

    5. 5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

  4. d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

    1. 1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita';

    2. 2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

    3. 3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto;

    4. 4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalita' addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

  5. e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

    1. 1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    2. 2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

    3. 3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

  6. f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente e' designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attivita' di:

    1. 1) controllo sulla attivita' di verifica , da parte di soggetti autorizzati dalla legge, di infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attivita' sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

    2. 2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

    3. 2.1) un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

    4. 2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

    5. 2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

  7. g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e societa' sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 , comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo di cui alla lettera h) del presente comma secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

  8. h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

    1. 1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

    2. 2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parita' di genere;

    3. 3) un rappresentante dei tecnici;

    4. 4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, assicurando le pari opportunita';

  9. i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

  10. l) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142;

  11. m) definizione delle modalita' di svolgimento delle attivita' addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;

  12. n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attivita' di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

  13. o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

  14. p) definizione delle modalita' di gestione e di utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformita' a quanto previsto al comma 3;

  15. q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalita' di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonche' degli organi di giustizia sportiva e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

  16. r) definizione di categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalita' di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonche' modalita' di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;

  17. s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;

  18. t) definizione delle modalita' di adozione dei regolamenti interni attuativi.

2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attivita' dell'Unione italiana tiro a segno. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per non piu' di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalita' istituzionali e sportive previste dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonche' al rilascio delle agibilita', compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Puo' altresi' affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'istituto, nonche' alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142.

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attivita' addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini del solo esercizio delle attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, devono possedere requisiti di affidabilita' organizzativa, idoneita' tecnica, professionalita', continuita' operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonche' i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti puo' essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche , istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

  1. a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;

  2. b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;

  3. c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attivita' sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva e' espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui e' affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonche' dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalita' stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilita' di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purche' costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e non possono in alcun caso svolgere le attivita' certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

  1. a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

  2. b) proventi dell'attivita' sportiva e ludico-amatoriale;

  3. c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;

  4. d) corrispettivi per l'attivita' didattica, per i servizi resi, nonche' per l'eventuale attivita' di promozione pubblicitaria;

  5. e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, riferiti rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono cosi' costituite:

  1. a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

    1. 1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    2. 2) le quote federative;

    3. 3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno;

    4. 4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;

    5. 5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

    6. 6) donazioni, liberalita', lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attivita' rese, entrate eventuali e diverse, nonche' rendite patrimoniali;

    7. 7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

  2. b) per l'Istituzione sportiva, da:

    1. 1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attivita' sportiva;

    2. 2) i contributi della societa' Sport e salute S.p.A. nonche' eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

    3. 3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.

13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita', ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e' attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennita' di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non e' attribuita l'indennita' di carica e puo' essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono a titolo gratuito.

15. I beni ... immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attivita' addestrative e sportive restano nella disponibilita' dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalita' previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che cio' comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilita' ... incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 20, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) , e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;

  2. b) all'articolo 250:

    1. 1) al comma 2, le parole: «e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;

    2. 2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro»;

  3. c) all'articolo 251:

    1. 1) al comma 2, dopo le parole: «presso le Forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;

    2. 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;

    3. 3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente»;

  2. b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti , fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno.»;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142;

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142;

  5. e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2026, N. 142;

19. All'articolo 73 , primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ... le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, e' prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:

  1. a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;

  2. b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita'.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilita', le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano , qualora necessario, la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilita'.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attivita' relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonche' al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalita' stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-bis Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa

1. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attivita' sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicita' della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attivita' sportive della Difesa nonche' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle gia' consolidate e favorendone la piu' ampia diffusione;
b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la societa' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attivita' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' sportive della Difesa;
e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attivita' del Consiglio internazionale dello sport militare;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalita' nonche' attivita' sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
g) coordina le attivita' di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalita' di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonche' i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attivita' sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attivita' con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.