Regolarizzazione giuridica della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) dipendente dal Ministero dei trasporti
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
1. La Gestione di fatto "G.R.A." - Gestione Raggruppamenti Autocarri - opera quale azienda autonoma dipendente dal Ministero dei trasporti e' sottoposta alla vigilanza e controllo del Ministero del tesoro.
Art. 2
1. E' compito dell'Azienda gestire con le attuali finalita' il parco automobilistico, costituito in Centri autocarri, a suo tempo ceduto dalla Amministrazione alleata allo Stato italiano, i relativi magazzini, impianti od officine e tutti gli altri automezzi e materiale di origine estera ed italiana comunque acquisiti dalla Azienda stessa, assicurandone la manutenzione e la conservazione per l'effettuazione di trasporti di pubblica utilita' e per conto di privati.
Art. 3
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 4
1. L'Azienda e' presieduta di diritto dal Ministro per i trasporti.
2. Il vice presidente di diritto e' il direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 5
1. L'Azienda e' amministrata da un Comitato composto dai seguenti membri:
a) il presidente dell'Azienda;
b) il vice presidente dell'Azienda;
c) due funzionari in rappresentanza del Ministero dei trasporti, uno dei quali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed uno della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;
d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
e) un funzionario in rappresentanza del Ministero dell'interno;
f) un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
g) il direttore centrale dell'Azienda.
2. I membri del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro per i trasporti su designazione delle rispettive Amministrazioni.
3. Un funzionario del Ministero dei trasporti disimpegna le mansioni di segretario del Comitato.
Art. 6
1. Il Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione di sorta, per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Gestione.
2. In particolare il Comitato adotta decisioni:
a) sui programmi di massima interessanti l'attivita' della Gestione;
b) sul bilancio della Gestione che predispone ed approva;
c) sulle tariffe dei noleggi e dei trasporti di merci e persone effettuati dalla Gestione;
d) sulla istituzione, trasformazione e soppressione degli impianti periferici.
Art. 7
1. Il Comitato di gestione e' convocato dal presidente almeno una volta al mese.
2. Per la validita' delle sue adunanze occorre la presenza di non meno di sei membri.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 8
1. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Ministro per i trasporti con proprio decreto su designazione delle Amministrazioni interessate:
1) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dei trasporti;
3) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Corte dei conti.
2. Le funzioni di presidente del Collegio dei revisori sono assunte dal componente del Collegio stesso piu' elevato in grado.
3. Il Collegio esercita le funzioni, di riscontro della Gestione ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Art. 9
1. Gli emolumenti spettanti ai componenti il Comitato di gestione ed ai revisori, sono determinati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 10
1. Il direttore centrale e' nominato con decreto del Ministro per i trasporti, presidente dell'Azienda, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Art. 11
1. La Direzione centrale dell'Azienda ha sede in Roma.
2. Il numero e le specifiche competenze dei suoi servizi ed uffici sono stabiliti, su proposta del Comitato di gestione, dal Ministero dei trasporti di concerto con quello del tesoro.